La Corte di Appello di Roma, con sentenza n°4323 del 07/07/2016, ha fissato 3 principi di diritto:
1. Le direttive dalla Banca d’Italia non sono vincolanti per il Giudice nell’accertamento del reato di usura;
2. L’assoggettabilità del tasso di mora alla normativa anti – usura (cioè anche il tasso di mora deve rispettare il tasso soglia anti – usura) (Cassazione n.350/2013)
3. Il contratto diviene gratuito, se in usura, secondo quanto stabilisce l’Art.1815 del c.c.
In conclusione, l’art. 1815 prevede la conversione forzosa del mutuo da usurario in un mutuo gratuito. Infatti in caso di interessi usurari, la clausola è nulla e dunque non sono dovuti interessi ma solo il capitale prestato dal mutuante.
Nello specifico, con riferimento alla sentenza in oggetto, la Corte ha ritenuto che il debito residuo del cliente fosse la sola quota capitale. In tal modo, gli interessi non sono stati considerati ed il soggetto mutuatario dovrà restituire solo la differenza tra il capitale ricevuto e le rate già pagate.
Sovraindebitamento: l’accordo non va omologato se pregiudica il creditore ipotecario
La Corte di Cassazione civile, con ordinanza n. 4613 del 14/02/2023, ha stabilito che, al fine dell’accertamento del requisito di ammissibilità che al creditore ipotecario