Il Consiglio di Stato, sentenza n°5128 del 15/10/2014, ha stabilito che le controversie che attengono alle azioni di gestione dei rifiuti (ai sensi degli artt.133 comma 1 lett.p), ove connesse alle situazioni di emergenza (art.5 comma 1), nel ciclo di gestione dei rifiuti, sono di competenza funzionale del T.A.R Lazio, che ha sede in Roma, anche per quanto riguarda i procedimenti amministrativi di provvista degli strumenti operativi ordinari.
Tassabile la cancellazione dell’ipoteca giudiziale non eseguita dall’agente della riscossione
La VI sezione civile della Corte di Cassazione, con ordinanza n. 14043/2022, ha stabilito che è soggetta ad imposta ipotecaria e di bollo l’iscrizione delle