La Cassazione Civile, con sentenza n°1918 del 03/02/2015, ha chiarito che dove esiste un contratto, come quello lavorativo, fra due contraenti fra i quali uno, il datore di lavoro, ha l’onere di prevenire ed assicurare l’integrità fisica e psichica dell’altro, non ci si può appellare all’incompatibilità tra la responsabilità contrattuale e il risarcimento per danno morale.
Con la casella PEC è piena l’atto va rinotificato.
La Corte di cassazione, con ordinanza n. 2193 del 24 gennaio 2023, ha stabilito sulla questione del perfezionamento della notifica a mezzo PEC che nel