La Corte Costituzionale, con sentenza n°75 del 24/04/2020, ha stabilito che è irragionevole la differenza di disciplina tra la messa in prova ed il lavoro di pubblica utilità ex art. 186 comma 9 bis per cui è costituzionalmente illegittimo l’art. 224-ter, comma 6, cod. strada, per violazione dell’art. 3 Cost., nella parte in cui prevede che il prefetto verifica la sussistenza delle condizioni di legge per l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, anziché disporne la restituzione all’avente diritto, in caso di estinzione del reato di guida sotto l’influenza dell’alcool per esito positivo della messa alla prova.
Con la casella PEC è piena l’atto va rinotificato.
La Corte di cassazione, con ordinanza n. 2193 del 24 gennaio 2023, ha stabilito sulla questione del perfezionamento della notifica a mezzo PEC che nel