Confisca del veicolo non applicabile in caso di esito positivo della messa in prova

La Corte Costituzionale, con sentenza n°75 del 24/04/2020, ha stabilito che è irragionevole la differenza di disciplina tra la messa in prova ed il lavoro di pubblica utilità ex art. 186 comma 9 bis per cui è costituzionalmente illegittimo l’art. 224-ter, comma 6, cod. strada, per violazione dell’art. 3 Cost., nella parte in cui prevede che il prefetto verifica la sussistenza delle condizioni di legge per l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, anziché disporne la restituzione all’avente diritto, in caso di estinzione del reato di guida sotto l’influenza dell’alcool per esito positivo della messa alla prova.

In Rilievo

Altri Articoli Simili