La Corte di Cassazione civile, sez. IV lavoro, con ordinanza n° 23520 del 20 Settembre 2019, ha stabilito che, in tema di concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori, il commissario liquidatore non ha la legittimazione ad agire o resistere, in relazione ai giudizi di accertamento delle ragioni di credito e pagamento dei relativi debiti, ancorchè influenti sul riparto che segue le operazioni di liquidazione.
Secondo la Suprema Corte ai liquidatori può spettare, al più, la facoltà di spiegare intervento nel giudizio, atteso che la legittimazione processuale spetta all’imprenditore sottoposto al concordato preventivo che, invero, prosegue l’esercizio dell’impresa durante lo svolgimento della procedura.