La Corte di Cassazione civile, sez. III,con ordinanza del 16 novembre 2020 n. 25845, ha stabilito che avuto riguardo all’obiettività dell’inadempimento rilevante ai sensi dell’art. 1455 cod. civ., non comprensibile è il riferimento ad una “non linearità” del comportamento della parte, rinviando la “non linearità” ad una situazione di opacità, mentre il giudizio di inadempimento postula chiarezza ed obiettività dell’inottemperanza all’impegno contrattuale.
Con la casella PEC è piena l’atto va rinotificato.
La Corte di cassazione, con ordinanza n. 2193 del 24 gennaio 2023, ha stabilito sulla questione del perfezionamento della notifica a mezzo PEC che nel