La Cassazione Civile, con sentenza n°23133 del 12/11/2015, ha stabilito che nel caso in cui il consulente d’ufficio non abbia ricevuto il compenso dalle parti obbligate, a seguito dell’emissione di decreto provvisorio di liquidazione, pur avendo richiesto alle parti lo spettante (secondo le percentuali stabilite), esse sono obbligate a corrisponderle a prescindere dalla diversa ripartizione stabilita nella controversia.
Con la casella PEC è piena l’atto va rinotificato.
La Corte di cassazione, con ordinanza n. 2193 del 24 gennaio 2023, ha stabilito sulla questione del perfezionamento della notifica a mezzo PEC che nel