Il Tribunale di Firenze dichiarava il difetto di legittimazione passiva di due agenti della Polizia Municipale, intervenuti per rilevare un sinistro stradale ove era coinvolto l’attore, il quale richiedeva in giudizio l’accertamento della falsità del contenuto del verbale.
Il Tribunale condannava l’attore al pagamento delle spese del processo e ordinava la prosecuzione dello stesso avverso il Comune dove gli agenti prestavano servizio.
La Corte d’Appello riformava la sentenza, riconoscendo la legittimazione passiva degli agenti. Avverso tale decisione, gli agenti proponevano ricorso per Cassazione.
La VI sezione Civile, con l’ordinanza n. 19281/2019, ha accolto il ricorso, enunciando il principio in base al quale legittimato passivo in relazione alla querela di falso civile è solamente colui che del documento intende valersi in giudizio, e non anche l’autore del falso ovvero chi sia concorso nella falsità.