La Corte di Cassazione civile con l’ordinanza n. 26082/2019 ha dichiarato inammissibile il ricorso instaurato da una moglie, avverso la sentenza della Corte d’Appello che aveva respinto la richiesta di conferimento di un assegno di mantenimento in suo favore.
La Corte d’Appello, infatti, aveva ravvisato una carenza probatoria verificatesi in primo grado rispetto ai redditi dimostrati dalla coniuge la quale, non avendo depositato le sue ultime dichiarazioni dei redditi, aveva solo addotto un esiguo reddito, derivante dalla pensione di reversibilità, tuttavia incompatibile con l’ottenimento e l’accensione di un mutuo per la compravendita di un immobile effettuata dalla moglie. A quest’ultima viene precisamente contestato il fatto di non aver adempiuto all’onere probatorio sulla stessa incombente, per dimostrare la sussistenza dei requisiti di legge per il conferimento dell’assegno divorzile in suo favore.
L’onere probatorio, rispetto alla sussistenza di predette condizioni, ricade proprio sul coniuge che formula l’istanza di riconoscimento di un assegno di divorzio in suo favore. Constatato, dunque, il mancato adempimento dell’onere probatorio a suo carico e la mancanza di allegazioni della moglie a sostegno di quanto da lei sostenuto, anzi in antitesi rispetto alla comprovata accensione di un mutuo da parte della stessa, l’Organo Giudicante ha dedotto e presunto una buona solidità economica della richiedente, non smentita da prove contrarie.