Caso fortuito solo se il fatto non può essere previsto

La Cassazione Penale, con sentenza n°15713 del 19/03/2015, ha chiarito che si possa parlare di caso fortuito solo quando un evento non possa essere previsto e si verifichi a prescindere dalla condotta del soggetto, in maniera non evitabile.
Nella fattispecie un cane, aveva azzannato dei passanti, essendo fuggito dal cancello della abitazione, apertosi per via di un guasto al sistema di chiusura.

Essendosi il guasto già verificato ne consegue che l’evento non è stato fortuito, ma poteva essere previsto ed evitato.

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