La Cassazione Civile, con sentenza n°2070 del 05/02/2015, ha statuito che qualora si stipuli con l’ente postale un contratto per il trattenimento della corrispondenza presso una casella postale, presso cui ritirarla, l’ufficio di pertinenza in cui giunge la corrispondenza si identifica come indirizzo del contraente.
Con la casella PEC è piena l’atto va rinotificato.
La Corte di cassazione, con ordinanza n. 2193 del 24 gennaio 2023, ha stabilito sulla questione del perfezionamento della notifica a mezzo PEC che nel