La Corte di Cassazione, sez. I Civile, con sentenza n. 31933/19 del 6 dicembre 2019 ha stabilito che il fenomeno successorio che si verifica in capo ai soci a seguito dell’estinzione della società, implica che, rispondendo essi dei debiti sociali nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione, grava sul creditore l’onere della prova circa la distribuzione dell’attivo sociale e la riscossione in base al bilancio finale di liquidazione.
Con la casella PEC è piena l’atto va rinotificato.
La Corte di cassazione, con ordinanza n. 2193 del 24 gennaio 2023, ha stabilito sulla questione del perfezionamento della notifica a mezzo PEC che nel