La Cassazione Civile, con sentenza n°9009 del 06/05/2015, ha chiarito che il rischio di scivolare a bordo piscina è intrinseco al luogo stesso in cui si svolge tale attività ricreativa e quindi è doveroso, da parte del praticante, premunirsi di qualsiasi attrezzatura che garantisca la propria incolumità in quanto, qualora si verificasse un evento dannoso da caduta, non è possibile appellarsi ad una responsabilità diversa dalla propria, essendo la caduta un rischio del luogo stesso, evitabile con una condotta diligente.
Con la casella PEC è piena l’atto va rinotificato.
La Corte di cassazione, con ordinanza n. 2193 del 24 gennaio 2023, ha stabilito sulla questione del perfezionamento della notifica a mezzo PEC che nel