La Corte di Cassazione, sez. II Penale, con sentenza n. 4063/20, depositata il 30 gennaio ha confermato la condanna del dipendente di un’azienda ospedaliera che effettuava la timbratura del ‘badge’ all’ingresso, poi, però, subito la fuga per dedicarsi ad altre attività, pur risultando regolarmente presente sul luogo di lavoro. Evidente la gravità della condotta tenuta per diverso tempo dal dipendente. I Giudici però respingono anche la possibilità di catalogare la sua condotta come non grave. Impossibile, difatti, parlare di “danno lieve” per la datrice di lavoro Consequenziale perciò la sua condanna per il reato di truffa.
Sovraindebitamento: l’accordo non va omologato se pregiudica il creditore ipotecario
La Corte di Cassazione civile, con ordinanza n. 4613 del 14/02/2023, ha stabilito che, al fine dell’accertamento del requisito di ammissibilità che al creditore ipotecario