La Corte di Cassazione civile sez. III, con delibera del 20/03/2020, n.7477 ha stabilito che in tema azione di inefficacia ex art. 44 l. fall. per pagamenti effettuati dal fallito successivamente alla dichiarazione di fallimento, se i pagamenti sono avvenuti tramite bonifico bancario, l’azione dichiarativa dell’inefficacia deve essere rivolta nei riguardi del terzo creditore-accipiens quale unico legittimato passivo, in quanto diretta a privare l’atto giuridico di pagamento dell’effetto estintivo del debito. La banca -delegata (alla quale il fallito ha dato ordine di bonifico) rimane estranea al rapporto obbligatorio tra il fallito e il terzo creditore e non è quindi destinataria né dell’azione di inefficacia, né dell’azione di condanna alla restituzione.
Sovraindebitamento: l’accordo non va omologato se pregiudica il creditore ipotecario
La Corte di Cassazione civile, con ordinanza n. 4613 del 14/02/2023, ha stabilito che, al fine dell’accertamento del requisito di ammissibilità che al creditore ipotecario