La Corte di Cassazione sez. VI Civile – 3, con ordinanza n. 10929/20 depositata il 9 giugno, ha stabilito che Ai sensi dell’art. 122, comma 3, cod.ass., la copertura assicurativa viene meno dal giorno successivo a quello in cui è stata presentata denuncia alla pubblica sicurezza; fino al momento della presentazione della denuncia e per il giorno in cui essa viene presentata la garanzia è ancora operativa.
Con la casella PEC è piena l’atto va rinotificato.
La Corte di cassazione, con ordinanza n. 2193 del 24 gennaio 2023, ha stabilito sulla questione del perfezionamento della notifica a mezzo PEC che nel