Corte di Cassazione, sentenza n.10811 del 06/03/2014.
È al giudice penale che spetta il compito di individuare il superamento della soglia di punibilità (di cui al D.Lgs. n.74 del 2000, art.5) e di accertarsi riguardo l’ammontare dell’imposta evasa.
Questa verifica può anche sovrapporsi o entrare in contraddizione con quella effettuata dinanzi al giudice tributario. Ai fini dell’accertamento non vale (secondo l’art.32 DPR n.600/1973) considerare ricavi tutti quegli accreditamenti registrati sul conto corrente del contribuente senza giustificazioni.
LE SANZIONI DELLE CARTELLE ESATTORIALI NON SI TRASMETTONO AGLI EREDI
La Corte di Cassazione, con sentenza n.25315 del 24 Agosto 2022, risolvendo un caso di opposizione a cartella esattoriale, ha stabilito che le sanzioni delle