Atti persecutori ex art. 612-bis c.p.

Con sentenza del 5.3.2015 n. 29826, la Corte di Cassazione, Quinta Sezione Penale, ha stabilito che integra il delitto di atti persecutori (ex art. 612-bis c.p.), in danno di una coppia di coniugi, la redazione e la reiterata diffusione di scritti diffamatori, concernenti i rapporti extraconiugali della moglie all’insaputa del marito, funzionali ad umiliare i coniugi e a violare la loro riservatezza.
Affinchè si configuri il reato ex art. 612-bis c.p., le molestie devono cagionare – per l’ampiezza, la durata e la carica spregiativa della condotta criminosa – un perdurante e grave stato d’ansia nelle persone offese, nonché generare un fondato timore per l’incolumità propria o di una persona legata da relazione affettiva.
Le persone offese devono subire, sia in ambito lavorativo oltre che familiare, una lesione della loro riservatezza e una manipolazione delle rispettive identità personali, sociali, etiche e della propria sfera sessuale.

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