La sentenza n°4171 del 02/03/2015 depositata dalla Cassazione Civile, statuisce che un datore di lavoro debba valutare in maniera meno grave la prolungata assenza ingiustificata di un lavoratore affetto da una profonda depressione, in quanto tale malattia incide sulle capacità mentale del suddetto.
Nella fattispecie è stato ritenuto illegittimo il licenziamento di un lavoratore che si era assentato dal lavoro senza giustificazione, proprio a causa della depressione che ne aveva limitato le capacità mentali.
Con la casella PEC è piena l’atto va rinotificato.
La Corte di cassazione, con ordinanza n. 2193 del 24 gennaio 2023, ha stabilito sulla questione del perfezionamento della notifica a mezzo PEC che nel