Il Tribunale di Verona, Sez. III civile, con sentenza dell’8 luglio 2021, ha stabilito la sussistenza della responsabilità della banca alla quale il correntista si sia rivolto per rendere il “bene emissione” di un assegno, poi rivelatosi irregolare, in caso di verifica negligente circa la bontà del titolo. Aderendo a quell’indirizzo che ravvisa un obbligo di protezione da “contatto sociale”, viene chiarito come, ove accetti di compiere la verifica tramite interlocuzione con la banca emittente, la negoziatrice andrà esente da responsabilità solo ove la effettui con dovuta diligenza, ai sensi dell’art. 1176, comma 2 c.c.
Con la casella PEC è piena l’atto va rinotificato.
La Corte di cassazione, con ordinanza n. 2193 del 24 gennaio 2023, ha stabilito sulla questione del perfezionamento della notifica a mezzo PEC che nel