Con sentenza del 11.9.2015, n. 17971, la Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, ha stabilito che, in caso di cessazione della convivenza di fatto, il genitore a cui sono stati affidati i figli minori, anche se non proprietario dell’immobile adibito a casa familiare, esercita, su tale immobile, un diritto di godimento assimilabile a quello del comodatario, la cui opponibilità infranovennale è garantita, anche nei confronti dei terzi acquirenti consapevoli della pregressa condizione di convivenza.
Il convivente more uxorio riveste la qualità di detentore qualificato, rispetto all’immobile di cui l’altro convivente sia proprietario, in virtù dell’affectio che costituisce il nucleo familiare, costituzionalmente protetto (ex art. 2 Costituzione), essendo il suo diritto personale di godimento sul predetto bene, del tutto equiparabile a quello riconducibile alla posizione del comodatario.
In sintesi, in caso di convivenze, se ci sono figli minori nati dalla coppia, l’immobile adibito a casa familiare viene sempre assegnato al genitore a cui sono stati affidati i minori.
Con la casella PEC è piena l’atto va rinotificato.
La Corte di cassazione, con ordinanza n. 2193 del 24 gennaio 2023, ha stabilito sulla questione del perfezionamento della notifica a mezzo PEC che nel