Dal 20.9.2012, con l’entrata in vigore della l. 27 del 2012, che ha convertito il decreto legge n.1 del 2012 (il cd. decreto “Cresci Italia”), si affaccia sul panorama del sistema giudiziario un’importantissima novità: l’istituzione del “Tribunale delle Imprese”.
L’art. 2 del D.L. 24 gennaio 2012 modifica il decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168. Tale ultimo decreto aveva costituito sezioni specializzate nella materia della proprietà industriale, rispondendo all’esigenza della creazione di un collegio giudicante adatto alla trattazione di controversie in cui risulta particolarmente sentita la necessità di assicurare una forte specializzazione del Giudice.
Il decreto “Cresci Italia” si pone l’obiettivo di rendere ancor più rilevante il ruolo di tali Giudici specializzati, ampliando il ventaglio delle materie in cui si rendono competenti.
Le nuove sezioni, istituite dalla l. 27/2012, da poco entrata in vigore, sono presenti all’interno di ogni Tribunale e Corte d’appello nei capoluoghi regionali, con la Val d’Aosta che rientrerà sotto l’orbita di Torino e gli uffici in surplus di Catania e Brescia.
Tali sezioni, meglio note come “tribunale delle imprese”, oltre ad ereditare, come accennato, la giurisdizione delle sezioni specializzate in controversie relative alla proprietà industriale, competenti nelle materie di cui all’art. 134 del D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (concorrenza sleale, segreti aziendali, marchi, brevetti, segni distintivi e simili), hanno il preciso scopo di rendere più rapide e specializzate le decisioni in settori vitali per l’economia del Paese.
Infatti, entrando nel dettaglio delle disposizioni della l. 27/2012, il tribunale delle imprese sarà anche competente nelle controversie in materia di:
diritto d’autore;
violazione della normativa antitrust dell’Unione europea;
intese, abuso di posizione dominante ed operazioni di concentrazione;
Le sezioni specializzate in materia d’impresa sono altresì competenti, ed è forse questa la caratteristica da cui prendono il nome “tribunale delle imprese”, relativamente alle cause riguardanti le società per azioni, le società in accomandita per azioni, e le società a responsabilità limitata, le imprese cooperative e mutue assicuratrici, le società europee di cui al Regolamento CE n. 2157/2001, le società cooperative europee di cui al Regolamento (CE) n. 1435/2003, nonché le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società costituite all’estero, ovvero le società che rispetto alle stesse esercitano o sono sottoposte a direzione e coordinamento.
Con riferimento a tali tipologie societarie, la competenza delle sezioni specializzate in materia d’impresa si estende alle cause ed ai procedimenti aventi ad oggetto:
(a) i rapporti societari, ivi compresi quelli concernenti l’accertamento, la costituzione, la modificazione o l’estinzione di un rapporto societario, le azioni di responsabilità da chiunque promosse contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché contro il soggetto incaricato della revisione contabile per i danni derivanti da propri inadempimenti o da fatti illeciti commessi nei confronti della società che ha conferito l’incarico e nei confronti dei terzi danneggiati, le opposizioni di cui all’art. 2445, comma 3, c.c. ed art. 2482, comma 2, c.c. (opposizione dei creditori sociali alla deliberazione assembleare di riduzione del capitale sociale rispettivamente nella s.p.a. e nella s.r.l.), art. 2447-quater, comma 2, c.c., (opposizione dei creditori sociali alla deliberazione di costituzione di un patrimonio destinato nella s.p.a.), art. 2487-ter, comma 2, c.c. (opposizione dei creditori sociali alla deliberazione di revoca dello stato di liquidazione), art. 2503, comma 2, c.c., art. 2503-bis, comma 1, c.c. ed art. 2506-ter c.c. (opposizione rispettivamente dei creditori sociali e dei possessori di obbligazioni sociali alle operazioni di fusione o scissione della società);
(b) il trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti;
(c) i patti parasociali, anche diversi da quelli regolati dall’art. 2341-bis c.c.;
(d) le azioni di responsabilità promosse dai creditori delle società controllate contro le società che le controllano;
(e) i rapporti riguardanti le società controllate di cui all’art. 2359, comma 1, n. 3) (controllo in virtù di rapporti contrattuali), c.c., le società esercitanti l’attività di direzione e coordinamento di cui all’art. 2497-septies c.c. e le società cooperative di cui all’art. 2545-septies c.c. (Gruppo cooperativo paritetico);
(f) i rapporti aventi ad oggetto i contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria in cui sia parte una delle società sopra descritte.
In virtù dell’ampiezza delle materie che andranno a giudicare, tali sezioni assurgono al ruolo di vero e proprio volano per l’economia e la crescita nazionale. Ad esse verrà, infatti, affidata la gestione di controversie delicatissime, ad altissimo tasso tecnico, nelle quali, peraltro, più che negli altri ambiti, serve celerità nel decidere.
La novità legislativa non può che essere accolta con soddisfazione da tutto il mondo imprenditoriale italiano, che, peraltro, chiedeva un intervento in questa direzione da molto tempo.
Questa è la sfida che la riforma in esame si propone di affrontare, anche se tante sono ancora le incertezze che l’accompagnano.
In primis, l’incognita più grande resta quella del sovraccarico di cause che i Tribunali delle imprese potranno trovarsi ad affrontare, a partire da oggi, con il loro insediamento.
Proprio per tale ragione, il Legislatore ha previsto, come deterrente all’intrapresa di un’azione giudiziaria, il raddoppio del contributo unificato. Basterà, però, tale deterrente, a risolvere il problema?
Allo stato non è dato sapere quale sarà l’esito di tale innovazione. L’unico dato certo che è dato dedurre è che il Legislatore ha posto a carico delle imprese il costo del tentativo di riparare un meccanismo, quello della giustizia, che appare del tutto rotto o, perlomeno, mal funzionante
Il ministro della Giustizia, intanto, garantisce che tale innovazione attirerà molti investimenti verso il nostro Paese e promette interventi, in futuro, sulla composizione dell’organico dei Tribunali qualora il personale assegnato alle nuove sezioni dovesse risultare insufficiente.
Con la casella PEC è piena l’atto va rinotificato.
La Corte di cassazione, con ordinanza n. 2193 del 24 gennaio 2023, ha stabilito sulla questione del perfezionamento della notifica a mezzo PEC che nel