La VI sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 4457/2019 ha annullato la condanna del ricorrente, perché il fatto non costituisce reato.
Gli Ermellini hanno preliminarmente ricostruito i fatti, constatando che il ricorrente veniva intercettato su un treno direzione Bari dagli agenti della polizia giudiziaria, e che gli stessi al fine di perfezionare la notifica di un atto giudiziario, lo invitavano a fornire le proprie generalità, incontrando il rifiuto del medesimo.
Così, gli agenti lo facevano scendere dal treno, e coattivamente lo accompagnavano verso il Commissariato più vicino. In seguito dopo le numerose richieste insistenti degli agenti, il ricorrente si opponeva provocando lesioni personali ad uno degli stessi.
Il Collegio, valutati gli atti, ha ritenuto che le condotte degli agenti per le concrete modalità con cui si sono realizzate, apparivano come vessatorie, abusive, e quindi arbitrarie.
la vicenda trae origine dalle lesioni personali, arrecata dal ricorrente ad un agente di polizia giudiziaria. Infatti, il ricorrente veniva intercettato su un treno direzione Bari dallo stesso, che al fine di perfezionare la notifica di un atto giudiziario provvedeva all’identificazione del ricorrente, il quale si rifiutava di fornire le proprie generalità.
Per questo motivo, la Corte, in merito alla condanna riportata per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali, ha ritenuto doversi applicare la scriminante del reato putativo, ritenendo che la condotta degli agenti fosse andata ben oltre le proprie prerogative.