Ancora l’art. 182 bis L.F : la proposta e la sospensione procedure esecutive

Il Tribunale di Siena conferma l’orientamento già espresso dai Tribunali di Novara 1.2.2011 e Tribunale di Viterbo 4.7.2012: l’avvenuta pubblicazione in CCIIAA del ricorso ex art. 182 L. F. consente l’emissione del provvedimento di sospensione di ogni attività esecutiva contro il soggetto ricorrente.
Nel caso di specie i ricorrenti, imprenditori agricoli (ai quali, in virtù della ‘estensione operata dall’art. 23, comma 43, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla l. 15 luglio 2011, n. 111, – “In attesa di una revisione complessiva della disciplina dell’imprenditore agricolo in crisi e del coordinamento delle disposizioni in materia, gli imprenditori agricoli in stato di crisi o di insolvenza possono accedere alle procedure di cui agli articoli 182-bis e 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.” – è stata estesa la disciplina dettata per gli imprenditori commerciali), hanno ottenuto il divieto – diretto ai creditori – di avviare o proseguire le procedure esecutive in corso.
Il primo effetto ottenuto è stato quello di sospendere la celebrazione dell’asta, programmata a brevissimo, sulla abitazione principale degli stessi imprenditori agricoli.
La procedura dell’art. 182 bis L.F. è ancora poco conosciuta nei Tribunali italiani (il ricorso depositato a Siena risulta – e siamo in Novembre – il primo dell’intero anno).
La procedura degli accordi di ristrutturazione costituisce – tuttavia – una interessante modalità di salvaguardia dell’attività produttiva di imprese, anche agricole, che hanno – in questo modo – la possibilità di uscire dalla crisi, pur nel pieno rispetto delle ragioni dei creditori.
 

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