La I sezione della Cassazione Civile, con sentenza n°16172 del 15/07/2014, ha statuito che la parte che richiede l’addebito della separazione all’altro coniuge deve provare l’infedeltà e la condotta intollerabile ai fini della prosecuzione della convivenza.
È onere della controparte provare che la crisi matrimoniale era precedente al caso di infedeltà accertata.
Con la casella PEC è piena l’atto va rinotificato.
La Corte di cassazione, con ordinanza n. 2193 del 24 gennaio 2023, ha stabilito sulla questione del perfezionamento della notifica a mezzo PEC che nel