La Corte di cassazione, con ordinanza n. 2193 del 24 gennaio 2023, ha stabilito sulla questione del perfezionamento della notifica a mezzo PEC che nel caso in cui la casella digitale del destinatario sia piena, il notificante dovrà procedere a rinotificare l’atto nel termine di cui all’art. 325 c.p.c. ridotto della metà, pena l’inammissibilità del ricorso. Con questa pronuncia la Suprema Corte ha preso le distanze da una precedente interpretazione di legittimità secondo cui, in caso di casella piena, la notifica si riteneva perfezionata con la produzione della relativa attestazione, equiparando di fatto la casella piena al rifiuto di ricevere la copia dell’atto.
Immobile pignorato: per non perdere il possesso i familiari devono convivere con il debitore
Il Tribunale di Mantova, con sentenza del 1 luglio 2022, ha stabilito che la tutela prevista dall’art. 560, comma 3, c.p.c. – che consente di