La Corte di Cassazione civile, con ordinanza n. 281/2023, ha stabilito che, In difetto di specifiche carenze nella dovuta diligenza e perizia del professionista, il dato di fatto del sopravvenuto fallimento della società, dichiarato a distanza di tre anni dall’omologa del concordato, non può assurgere, da sé solo, ad elemento decisivo dell’inesattezza della prestazione del professionista concernente il risanamento dell’impresa, non integrando la prestazione del professionista una obbligazione di risultato ma di mezzi.
Sovraindebitamento: può accedere al concordato minore anche l’imprenditore individuale cessato
Il Tribunale di Ancona, con il decreto dell’11 gennaio 2023, ha stabilito che all’imprenditore individuale che abbia cessato la propria attività e sia stato cancellato dal