Le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione, con sentenza del 16 novembre 2022 n. 33719, hanno stabilito che, in tema di mutuo fondiario, nell’ipotesi di superamento del limite di finanziabilità di cui all’art. 38, comma 2, TUB, la violazione non comporta nullità del contratto, né vi è facoltà del Giudice di riqualificarlo d’ufficio in mutuo ipotecario ordinario. Ciò perché non si tratta di norma imperativa.
Con la casella PEC è piena l’atto va rinotificato.
La Corte di cassazione, con ordinanza n. 2193 del 24 gennaio 2023, ha stabilito sulla questione del perfezionamento della notifica a mezzo PEC che nel