La Corte di Cassazione civile, con ordinanza n. 32533/2022, ha stabilito che in caso di revoca della dichiarazione di fallimento, la Corte d’Appello (o anche la Corte di Cassazione, se non siano necessari ulteriori accertamenti in fatti) accerta se l’apertura della procedura è imputabile al creditore o al debitore e, dunque, se le spese della procedura e il compenso del curatore debba essere posti a carico del creditore istante (quando ha chiesto con colpa la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale) ovvero a carico del debitore persona fisica, (ove, con il suo comportamento, abbia dato causa alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale).
Sovraindebitamento: l’accordo non va omologato se pregiudica il creditore ipotecario
La Corte di Cassazione civile, con ordinanza n. 4613 del 14/02/2023, ha stabilito che, al fine dell’accertamento del requisito di ammissibilità che al creditore ipotecario