Il Tribunale di Torino, con sentenza del 7 ottobre 2022 n. 3897, ha stabilito che in ipotesi di fideiussione, la mancata attivazione positiva del creditore nei confronti dell’obbligato principale nel termine di sei mesi di cui all’art. 1957 c.c., comporta la decadenza da ogni azione nei confronti del fideiussore, che si intende così liberato. Viene infatti riconosciuto che la clausola derogativa del termine di cui all’art. 1957 c.c., presente nel contratto di fideiussione – non soltanto omnibus, ma anche ordinaria – e già stigmatizzata dalla Banca d’Italia con provvedimento n. 55 del 2005, è da ritenersi nulla, con ciò applicandosi le prescrizioni della norma citata.
Phishing: nella valutazione della colpa del cliente incidono anche le sue qualità soggettive
Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 1074 del 1° dicembre 2022, ha respinto la domanda di risarcimento del danno di un cliente vittima di