La Corte di Cassazione, con ordinanza del 21 luglio 2022 n. 22824, ha stabilito che nella revocatoria la malafede del terzo acquirente può desumersi in base ad indici presuntivi, dotati dei requisiti della gravità, precisione e concordanza quali le anomalie delle vicende contrattuali pregresse all’acquisto e le anomalie dell’atto di compravendita.
Con la casella PEC è piena l’atto va rinotificato.
La Corte di cassazione, con ordinanza n. 2193 del 24 gennaio 2023, ha stabilito sulla questione del perfezionamento della notifica a mezzo PEC che nel