La Corte di Cassazione civile, con ordinanza n. 14384/2022, ha stabilito che in caso di annullamento totale o parziale, l’atto impositivo (pur se in via non definitiva in attesa dell’eventuale giudizio di impugnazione), rispettivamente in toto o nei limiti della parte annullata, non può che perdere efficacia quale titolo idoneo a legittimare, in radice, l’inizio o la prosecuzione di un’azione di riscossione provvisoria, anche avente natura cautelare.
Con la casella PEC è piena l’atto va rinotificato.
La Corte di cassazione, con ordinanza n. 2193 del 24 gennaio 2023, ha stabilito sulla questione del perfezionamento della notifica a mezzo PEC che nel