Il Tribunale di Trani, con decreto del 21 marzo 2022, si occupa della perdita di efficacia delle misure protettive, richieste nel corso del procedimento di composizione negoziata della crisi, quando l’imprenditore non abbia tempestivamente depositato il relativo ricorso innanzi al tribunale competente per territorio. Verificato il tardivo deposito del ricorso teso ad ottenere la conferma delle misure protettive, rispetto alla data di pubblicazione dell’istanza nel registro delle imprese, il tribunale ordina tuttavia che la cancellazione dal registro delle imprese dell’istanza tesa ad ottenere le dette misure, sia disposta soltanto dopo il decorso del trentesimo giorno successivo all’iscrizione della ridetta istanza.
Con la casella PEC è piena l’atto va rinotificato.
La Corte di cassazione, con ordinanza n. 2193 del 24 gennaio 2023, ha stabilito sulla questione del perfezionamento della notifica a mezzo PEC che nel