La Corte di Cassazione civile, Sez. I, con ordinanza 11 marzo 2022 n. 8012, ha stabilito che la situazione di conflitto di interessi attiene alla sussistenza di un rapporto di incompatibilità tra le esigenze del rappresentato e quelle personali del rappresentante o di un terzo che egli, a sua volta, rappresenti, e può integrare ipotesi di responsabilità gestoria, tutte le volte che risulti avere il medesimo, perseguendo l’interesse incompatibile con quello della società amministrata, cagionato un danno a quest’ultima.
Sovraindebitamento: può accedere al concordato minore anche l’imprenditore individuale cessato
Il Tribunale di Ancona, con il decreto dell’11 gennaio 2023, ha stabilito che all’imprenditore individuale che abbia cessato la propria attività e sia stato cancellato dal