Il Tribunale di Palermo, con sentenza del 15 dicembre 2021, ha stabilito che, come in molte altre fattispecie, il nomen iuris dato al contratto non è determinante. E così, a prescindere dal fatto che sia denominato ‘polizza vita’, il contratto che perde la finalità assicurativa e previdenziale per assumere quella speculativa tipica dell’investimento finanziario, non potrà giovarsi dell’intangibilità esecutiva e cautelare garantita dall’art. 1923 c.c.
Con la casella PEC è piena l’atto va rinotificato.
La Corte di cassazione, con ordinanza n. 2193 del 24 gennaio 2023, ha stabilito sulla questione del perfezionamento della notifica a mezzo PEC che nel