Sì alla revoca dell’assegno di mantenimento al figlio maggiorenne che non studia né lavora

La Corte di Cassazione civile, sez. I, con sentenza dell’8 novembre 2021 n. 32406, ha stabilito che, secondo il principio di autoresponsabilità, il figlio maggiorenne non deve adusare del diritto di essere mantenuto dal genitore oltre ragionevoli limiti di tempo o di misura, perché l’obbligo dei genitori si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione e, nella valutazione degli indici di rilevanza, la sussistenza dei requisiti per il mantenimento va ponderata con rigore crescente con il crescere dell’età del figlio.

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