Sospensione dell’esecuzione e spese del procedimento

Il Tribunale di Roma, con sentenza del 20 settembre 2021, ha stabilito che il termine di cui all’art. 627 c.p.c. per la riassunzione della procedura interessata dalla sospensione ex art. 54- ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 2020) decorre non alla cessazione della sospensione, ma al momento in cui i creditori muniti di titolo abbiano avuto conoscenza legale dell’applicazione alla procedura della sospensione ex lege e della sua effettiva durata; evento quest’ultimo che non può che ritenersi realizzato all’esito di accertamento ad hoc , nella singola procedura e in contraddittorio delle parti, sui presupposti di operatività della sospensione (da individuarsi, come detto, nella occupazione del compendio pignorato a fini di abitazione principale da parte del debitore già al 30 aprile 2020) e sulla effettiva durata di tale occupazione e/o alla scadenza del termine della sospensione di legge.

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