Il Tribunale di Pistoia, con sentenza del 14 settembre 2021, ha stabilito che Il diritto del cliente, ex art. 119, comma 4, TUB , , di ottenere dall’istituto bancario la consegna di copia della documentazione relativa a ciascuna operazione registrata nell’ultimo decennio configura un diritto sostanziale autonomo, la cui tutela è riconosciuta come situazione giuridica finale e non strumentale, ragione per cui, per il suo riconoscimento, non assume alcun rilievo l’utilizzazione che il cliente intende fare della documentazione, una volta ottenuta. Tale diritto non si limita ai documenti inerenti singole operazioni, ma si estende anche alla documentazione contrattuale costitutiva del rapporto intrapreso.
Phishing: nella valutazione della colpa del cliente incidono anche le sue qualità soggettive
Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 1074 del 1° dicembre 2022, ha respinto la domanda di risarcimento del danno di un cliente vittima di