La Corte di Cassazione civile, Sez. III, con ordinanza del 6 aprile 2021 n. 9253, ha stabilito che in caso di prestito finalizzato al risanamento finanziario di una società, il mancato raggiungimento dello scopo non incide sulla validità genetica del negozio, ma opera sul diverso piano dell’inadempimento. La Suprema Corte ha osservato che non viene idoneamente attinta la “ratio decidendi” secondo cui il prestito era avvenuto proprio per lo scopo del risanamento che, quando non raggiunto, lasciava residuare la patologia dell’inadempimento posta su piano oggettivamente differente rispetto a quello genetico, mentre, comunque, la garanzia autonoma era in quanto tale insensibile a queste vicende del rapporto principale, assicurando la necessaria rifusione delle somme.
Sovraindebitamento: può accedere al concordato minore anche l’imprenditore individuale cessato
Il Tribunale di Ancona, con il decreto dell’11 gennaio 2023, ha stabilito che all’imprenditore individuale che abbia cessato la propria attività e sia stato cancellato dal