La Corte di Cassazione civile, Sez. I, con ordinanza 2 febbraio 2021, n. 2280, ha stabilito che L’autonomia patrimoniale e la distinta personalità giuridica della società di capitali, quand’anche uni-personale, rispetto ai suoi soci e ai suoi amministratori, ai quali non è riferibile il patrimonio intestato alla compagine, sono istituti inscalfibili. Per questo motivo è stato respinto un ricorso promosso avverso il decreto del Tribunale di Venezia del 23/07/2019 di rigetto del reclamo avverso il provvedimento di aggiudicazione di un complesso di beni di una società fallita all’esito di una procedura competitiva svoltasi ai sensi dell’art. 107 L.F.
Sovraindebitamento: l’accordo non va omologato se pregiudica il creditore ipotecario
La Corte di Cassazione civile, con ordinanza n. 4613 del 14/02/2023, ha stabilito che, al fine dell’accertamento del requisito di ammissibilità che al creditore ipotecario