Il Tribunale di Lucca, con sentenza 22 gennaio 2021 n. 64, ha stabilito che la banca che propone un investimento in pietre preziose, fungendo da intermediario tra il proprio cliente ed un soggetto terzo, deve comunque attenersi alle consuete regole di diligenza, correttezza e trasparenza, nell’interesse dei clienti e per l’integrità dei mercati, nonchè acquisire le informazioni necessarie ed operare in modo che i clienti siano sempre adeguatamente informati.
Con la casella PEC è piena l’atto va rinotificato.
La Corte di cassazione, con ordinanza n. 2193 del 24 gennaio 2023, ha stabilito sulla questione del perfezionamento della notifica a mezzo PEC che nel