La Corte di Cassazione civile, sez. II, con ordinanza del 15 gennaio 2021 n. 623, ha stabilito che la mancata indicazione del decreto prefettizio nel verbale di contestazione integra un vizio di motivazione del provvedimento sanzionatorio, che pregiudica il diritto di difesa e non è rimediabile nella fase di opposizione.
Nel verbale di contestazione opposto infatti non vi era alcun riferimento al necessario decreto prefettizio ex art. 4 L. n. 168/2002 di individuazione delle strade ove era consentito il rilevamento della velocità con dispositivi elettronici, senza obbligo di contestazione immediata.
Il rilievo assume carattere dirimente della svolta opposizione ed è logicamente decisivo, atteso che la violazione del suddetto obbligo finirebbe per consentire un illegittimo ed arbitrario potere da parte della P.A. e dei suoi addetti di installare autovelox illimitatamente.
Il Ministero dell’Interno ha da tempo chiarito con circolare interpretativa ed esplicativa che l’ambito territoriale di utilizzo dei dispositivi di accertamento della velocità è circoscritto chiaramente solo alle autostrade, strade urbane principali, strade extraurbane secondarie e strade urbane di scorrimento, così come classificate dall’art. 2 del Codice della Strada.
Il tutto con la conseguenza che nelle strade non rientranti fra quelle innanzi dette è sempre necessario il provvedimento prefettizio di autorizzazione ad usare apparecchiature elettroniche automatiche senza presidio per il rilevamento dei limiti di velocità.
E tanto per logica conseguenza del fatto che sulle arterie stradali minori sarebbe sempre possibile – senza compromissione della sicurezza stradale – l’intervento diretto degli organi di polizia e la contestazione immediata delle violazioni.
Era, quindi, necessaria l’esistenza e l’indicazione nel verbale del decreto prefettizio.