Il Tribunale di Macerata, con ordinanza del 28 ottobre 2020, ha stabilito che il conduttore che intenda opporsi allo sfratto per morosità deducendo di non aver potuto corrispondere regolarmente il canone in conseguenza del rispetto delle norme di contenimento dell’epidemia da Covid-19, ha l’onere di dare prova circostanziata del collegamento eziologico tra causa impossibilitante ed inadempimento. Il rispetto delle norme di contenimento costituisce solo astratta causa di forza maggiore, la cui incidenza nel caso concreto deve essere dimostrata dal conduttore; in difetto, il Tribunale emette ordinanza (28 ottobre 2020) non impugnabile di rilascio, con riserva delle eccezioni.
Con la casella PEC è piena l’atto va rinotificato.
La Corte di cassazione, con ordinanza n. 2193 del 24 gennaio 2023, ha stabilito sulla questione del perfezionamento della notifica a mezzo PEC che nel