Il condomino ha diritto di prendere visione dei documenti, ma con buonafede e senza ostacolare il lavoro dell’amministratore

La Corte di Cassazione sez. VI Civile – 2, con ordinanza n. 10844/20 depositata l’8 giugno, ha stabilito che ogni condomino ha il diritto, in ogni momento, di domandare all’amministratore di prendere visione ed estrarre copia dei documenti condominiali, senza che abbia alcun onere di giustificazione delle richieste. Tale diritto, tuttavia, non deve costituire un ostacolo per l’attività del mandatario o essere esercitato con modalità contrarie alla buona fede.

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