Il Tribunale di La Spezia, con sentenza depositata il 4 marzo 2020, ha stabilito che il consenso a contrarre matrimonio deve essere espresso da un soggetto cosciente, non potendo tale consenso essere al contrario manifestato dall’amministratore di sostegno, nemmeno in sua sostituzione, qualora il beneficiario risultasse attualmente incosciente.
Con la casella PEC è piena l’atto va rinotificato.
La Corte di cassazione, con ordinanza n. 2193 del 24 gennaio 2023, ha stabilito sulla questione del perfezionamento della notifica a mezzo PEC che nel