La Corte di Cassazione sez. VI Civile – 1, con ordinanza n. 10985/20 depositata il 9 giugno, ha stabilito che nel procedimento per la nomina di un arbitro nell’inerzia della parte interessata, è ammessa la pronuncia sulle spese laddove sia ravvisabile un conflitto tra le parti «le cui posizioni riguardo al provvedimento richiesto assumono un rilievo formale autonomo, che dà fondamento all’applicazione estensiva dell’art. 91 c.p.c.».
Con la casella PEC è piena l’atto va rinotificato.
La Corte di cassazione, con ordinanza n. 2193 del 24 gennaio 2023, ha stabilito sulla questione del perfezionamento della notifica a mezzo PEC che nel