La Corte di Cassazione, con ordinanza n°8165/2020 ha stabilito che in presenza di un interesse oggettivamente valutabile alla tutela frazionata, il creditore può attivare separati procedimenti giudiziari ed è quindi legittimo azionare il ricorso per decreto ingiuntivo per riscuotere, in via acceleratoria, la parte del credito già liquida, riservandosi di agire in un secondo momento, per recuperare quella variabile.
In presenza di un interesse oggettivamente valutabile alla tutela frazionata, il creditore può attivare separati procedimenti giudiziari per recuperare i crediti fondati sullo stesso rapporto di durata tra le parti.