La Corte di Cassazione Civile sez. I, con delibera del 27/03/2020, n.7555 ha stabilito che in tema di revisione delle condizioni economiche del divorzio riguardanti l’obbligo di mantenimento di figli maggiorenni, non autosufficienti, degli ex coniugi, la sopravvenuta adozione di quei figli effettuata dal nuovo marito della madre, da cui derivi il loro stabile inserimento nel contesto familiare creatosi per effetto del nuovo matrimonio contratto da quest’ultima, costituisce circostanza fattuale da valutarsi, ai fini della modificazione, o meno, della sola entità di tale mantenimento, dal giudice adito ai sensi dell’art. 9 l. n. 898 del 1970, ove risulti che l’adottante, benché privo del corrispondente obbligo giuridico, comunque provveda continuativamente, e non solo occasionalmente, anche alle esigenze e necessità quotidiane degli adottati.
Con la casella PEC è piena l’atto va rinotificato.
La Corte di cassazione, con ordinanza n. 2193 del 24 gennaio 2023, ha stabilito sulla questione del perfezionamento della notifica a mezzo PEC che nel