Relativamente ai contratti di conto corrente in essere alla data di entrata in vigore della Delibera CICR del 9 febbraio 2000, in applicazione del relativo art. 7, terzo comma («nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela»), si rende necessario un nuovo accordo espresso tra le parti, non essendo ammissibile un adeguamento unilaterale.
Questo è il principio ribadito dall’ordinanza n. 7105/2020 della Corte di Cassazione.
I fatti di causa
Due correntisti proponevano ricorso in cassazione, lamentando anche la violazione degli artt. 1283, 1284 ce. e 117 T.U.B., per essere stata applicata la capitalizzazione trimestrale degli interessi dopo l’entrata in vigore della delibera CICR del 9 febbraio 2000, nonostante il relativo art. 7 la legittimasse solo a condizione di reciprocità tra banca e cliente e in presenza di un patto scritto (nella specie mancante) e sebbene la disposizione transitoria prevedesse l’adeguamento dei contratti stipulati prima della delibera (come quello oggetto di causa), mediante patto scritto, in caso di peggioramento delle condizioni precedentemente applicate: peggioramento che erroneamente la Corte territoriale avrebbe inteso valutare non in astratto, ma in concreto.
La decisione della Suprema Corte
Con l’ordinanza in commento, la Corte di cassazione precisa, innanzitutto, che il declassamento da uso normativo a uso negoziale della prassi bancaria in materia di anatocismo ha reso nulle, per contrasto con l’art. 1283 c.c., le clausole in forza delle quali gli interessi debitori venivano periodicamente capitalizzati, sicché – una volta dichiarata nulla la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati in un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente e negoziato dalle parti in data anteriore al 22 aprile 2000 (data di entrata in vigore della delibera CICR del 9 febbraio 2000) – il Giudice deve calcolare gli interessi a debito del correntista senza operare alcuna capitalizzazione (Cass., Sez. 1, 24156/2017, 24153/2017, 17150/2016).
In particolare, le disposizioni contenute nella detta delibera trovano fondamento normativo nell’art. 25, secondo e terzo comma, D.Lgs. n. 342/1999, i quali hanno rispettivamente disposto (aggiungendo nell’art. 120 T.U.B. i commi secondo e terzo):
i) che il CICR stabilisse «modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria», purché con la stessa periodicità del conteggio di interessi debitori e creditori nelle operazioni in conto corrente;
ii) che le clausole anatocistiche contenute nei contratti stipulati anteriormente al 22 aprile 2000 dovessero essere conformate alle indicazioni del CICR, che – con gli artt. 2 e 7 della delibera medesima – ha imposto la descritta reciprocità e previsto la possibilità di adeguamento delle condizioni applicate entro il 30 giugno 2000, mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e comunicazione scritta alla clientela alla prima occasione utile (comunque, entro il 31 dicembre 2000), salva la necessità dell’approvazione specifica del correntista, con perfezionamento di un nuovo accordo, qualora le nuove condizioni contrattuali avessero comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate (cfr. Cass. 6987/2019 ).
Orbene, ad avviso della Suprema Corte, l’art. 7 della citata disposizione interministeriale è una norma transitoria correlata, per comunanza di fini, all’art. 25, terzo comma, D.Lgs. n°342/1999, che ha introdotto nell’art. 120 T.U.B. il terzo comma, sicché, essendosi di questo dichiarata l’illegittimità costituzionale (Corte Cost., sentenza n. 425/2000 ), la nullità dell’anatocismo praticato dalle banche – che l’art. 25, terzo comma, cit. aveva tentato di comprimere – ha ripreso tutto il suo vigore, risultando perciò «difficile negare che l’adeguamento alle disposizione della delibera CICR delle condizioni in materia figuranti nei contratti già in essere, comportando una regolazione ex novo dell’anatocismo, segnatamente laddove esso si riverberi in danno delle posizioni a debito, non determini un peggioramento delle condizioni contrattuali» (Cass. n. 26769/2019 e Cass. n. 26779/2019).
In linea di continuità con le due recenti pronunce di legittimità testé richiamate, la Suprema Corte ha concluso, ritenendo che la sostituzione della reciproca capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi all’assenza di capitalizzazione per effetto della declaratoria di nullità della clausola contrattuale anatocistica, rappresenti un evidente peggioramento delle condizioni contrattuali precedentemente applicate al conto corrente; sicché, proprio in applicazione dell’art. 7, terzo comma, della delibera CICR (per cui «nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela») sarebbe stato necessario, nella fattispecie in esame, un nuovo accordo espresso tra le parti, non essendo ammissibile un adeguamento unilaterale.
A Cura di Francesco avv. Namio – Responsabile sede Sdebito.it di Milano e Palermo pubblicato in Il Sole24Ore del 31.3.2020