La Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, con ordinanza n. 1069/20 depositata il 20 gennaio ha stabilito che ai fini della dichiarazione di fallimento, lo stato di insolvenza richiesto dall’art. 5 l. fall. può essere ravvisato nell’impossibilità della società di far fronte alle proprie obbligazioni sulla base della quasi totale mancanza di liquidità, dei ritardi nei pagamenti, degli ingenti debiti in bilancio e della pendenza di un processo esecutivo immobiliare, in virtù di una valutazione complessiva della situazione economica della società.
Sovraindebitamento: l’accordo non va omologato se pregiudica il creditore ipotecario
La Corte di Cassazione civile, con ordinanza n. 4613 del 14/02/2023, ha stabilito che, al fine dell’accertamento del requisito di ammissibilità che al creditore ipotecario